PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Attribuzioni).

      1. Le guardie particolari giurate, i graduati, i sottufficiali e gli ufficiali appartenenti ai Corpi di vigilanza sono, a tutti gli effetti di legge, considerati pubblici ufficiali e sono di seguito denominati «guardie giurate».
      2. Alle guardie giurate competono qualifica e attribuzione proprie dei pubblici ufficiali, come determinate dalle leggi vigenti in materia.
      3. La qualifica di pubblico ufficiale è operante solo nel corso dello svolgimento del servizio.

Art. 2.
(Compiti di istituto).

      1. I compiti di istituto delle guardie giurate già previsti dalle norme vigenti in materia sono integrati dai seguenti:

          a) servizio di tutela a privati, ovvero accompagnamento e scorta;

          b) servizio di scorta per imputati, testimoni, parti offese e giudici popolari;

          c) servizio di scorta per parlamentari e magistrati.

      2. I servizi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati dal presidente del tribunale del capoluogo del circondario, sentito il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla richiesta. La richiesta è inoltrata dall'istituto di vigilanza su domanda dell'interessato.
      3. I servizi di scorta di cui al comma 2 non possono avere una durata inferiore a tre mesi e devono essere svolti contemporaneamente da almeno due guardie giurate con autoveicolo dell'istituto di appartenenza.

 

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Il presidente del tribunale stabilisce i termini dei servizi di scorta.
      4. Il diniego alla concessione della scorta deve essere succintamente motivato.
      5. L'Amministrazione giudiziaria corrisponde all'istituto di vigilanza il rimborso delle spese relative alla vettura impiegata nel servizio ai sensi della normativa vigente in materia per le amministrazioni dello Stato e un compenso rapportato al numero degli uomini utilizzati e alle ore impiegate per l'effettuazione del servizio. Il compenso unitario è rivalutato annualmente in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 3.
(Requisiti).

      1. Il decreto di nomina e la licenza di porto d'armi delle guardie giurate non possono essere concessi a chi abbia subìto condanne per delitto, anche se non passate in giudicato.
      2. Il decreto e la licenza di porto d'armi sono soggetti a rinnovo quinquennale.

Art. 4.
(Revoca).

      1. In caso di revoca del decreto e del porto d'armi alle guardie giurate in servizio, i questori ordinano che le armi detenute per motivi di servizio e per difesa personale, insieme al distintivo, siano consegnati alle questure; in caso di inadempienza, ne dispongono il sequestro.

Art. 5
(Dimissioni e licenziamento).

      1. In caso di dimissioni volontarie della guardia giurata, i questori possono disporre che le armi detenute per motivi di servizio o per difesa personale siano assoggettate al regime di semplice detenzione.

 

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Art. 6.
(Obblighi dell'istituto).

      1. L'istituto di vigilanza deve comunicare, entro le ventiquattro ore successive, la cessazione dal servizio della guardia giurata.
      2. L'istituto di vigilanza deve, altresì, fornire, a richiesta della questura competente, gli elenchi completi delle guardie giurate in servizio o in organico.

Art. 7.
(Attività formativa).

      1. L'istituto di vigilanza deve rendere conoscibili, per mezzo di appositi manuali, le principali nozioni di diritto penale, di procedura penale e di ordine pubblico alle guardie giurate dipendenti, nonché le più elementari tecniche di difesa personale, di tiro con armi da fuoco e di pronto soccorso.

Art. 8.
(Natura giuridica del servizio).

      1. La natura giuridica degli istituti e dei Corpi di vigilanza e delle loro guardie giurate è quella di polizia ausiliaria di tipo privato.
      2. L'attività degli istituti di vigilanza è disciplinata, per quanto attiene agli aspetti amministrativi, retributivi, previdenziali e assicurativi, dalle norme del diritto privato.
      3. Le guardie giurate godono, per la peculiarità del loro servizio, ai fini previdenziali, per la determinazione degli anni di servizio o per la determinazione dell'età pensionabile, di un abbuono settennale.

 

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Art. 9.
(Competenze particolari).

      1. Le guardie giurate, quando procedono autonomamente, nell'ambito del servizio svolto per i loro compiti di istituto, possono compiere sequestri di corpi di reato e arresti in flagranza di reato.
      2. Le guardie giurate dispongono degli stessi poteri delle Forze dell'ordine dello Stato quando devono procedere alla cattura o all'arresto degli autori dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.
      3. Le guardie giurate possono svolgere servizi di ordine pubblico per incarico dei comuni. L'incarico deve avere una durata contrattuale minima di sei mesi e massima di cinque anni. Il servizio può essere affidato a più istituti di vigilanza e in tale caso deve essere ripartito per zone.

Art. 10.
(Qualifica di investigatore privato).

      1. Le guardie giurate, munite di diploma di istruzione secondaria superiore, possono frequentare i corsi allo scopo predisposti dalle questure per il conseguimento della qualifica di investigatore privato.
      2. Il conseguimento della qualifica di cui al comma 1 abilita anche all'esercizio in proprio dell'attività di investigazione per conto di privati e di enti.
      3. La licenza e il porto d'armi dell'investigatore privato sono soggetti al rinnovo quinquennale.

Art. 11.
(Attività investigativa).

      1. Per l'espletamento di determinati accertamenti che si rendano necessari durante la fase dibattimentale del processo penale, sia in primo grado sia in appello,

 

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l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale si svolge il dibattimento può incaricare un investigatore privato di svolgere indagini. L'investigatore privato incaricato è equiparato, a tutti gli effetti, a un consulente tecnico d'ufficio.
      2. L'investigatore privato può raccogliere dichiarazioni anche con l'uso di apparecchiature elettromagnetiche. Gli strumenti tecnici e i supporti magnetici devono essere catalogati presso le competenti questure prima di essere utilizzati.

Art. 12.
(Collaborazione con le Forze dell'ordine dello Stato).

      1. L'investigatore privato può, per lo svolgimento delle indagini a lui demandate dall'autorità giudiziaria, richiedere notizie ed informazioni alle questure, ai comandi dei carabinieri o alle altre amministrazioni pubbliche o private, le quali valutano, di volta in volta, l'opportunità e i limiti delle informazioni da fornire.
      2. L'investigatore privato riferisce, ove occorra, all'autorità giudiziaria sullo stato dell'indagine richiestagli, anche al fine di ottenere eventuali ulteriori provvedimenti o autorizzazioni.

Art. 13.
(Uniformi e dotazioni).

      1. Ciascun istituto di polizia ausiliaria può scegliere i distintivi di riconoscimento, i modelli delle uniformi e i lampeggiatori per i veicoli, che devono essere approvati dal prefetto competente per territorio. Gli equipaggiamenti e i colori delle uniformi sono definiti dal regolamento di attuazione della presente legge.
      2. È facoltà della guardia giurata scegliere l'arma o le armi da fuoco di cui munirsi per la difesa personale e lo svolgimento del servizio.

 

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Art. 14.
(Gradi).

      1. Gli istituti di vigilanza adottano i seguenti gradi funzionali:

          a) sottufficiali:

              1) guardia scelta;

              2) appuntato;

              3) brigadiere;

          b) ufficiali:

              1) tenente;

              2) capitano;

              3) colonnello.

Art. 15.
(Deroga allo statuto dei lavoratori).

      1. Le guardie giurate e gli istituti di vigilanza sono sottratti agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, quando sono chiamati a collaborare con le Forze dell'ordine in operazioni di polizia.

Art. 16.
(Disposizioni in materia di personale).

      1. Gli istituti di vigilanza sono esentati totalmente dagli obblighi conseguenti alle norme vigenti sul collocamento obbligatorio per quanto riguarda l'organico operativo e sono assoggettati a tali obblighi per la parte di competenza dei ruoli amministrativi, in modo proporzionale al numero del solo personale amministrativo già dipendente da ogni singolo istituto.

 

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Art. 17.
(Doppi turni).

      1. Gli istituti di vigilanza che adottano turni di lavoro giornalieri non superiori alle sei ore, per complessive trentasei ore settimanali, possono impiegare la guardia giurata per due turni consecutivi e continuativi, purché la guardia usufruisca delle ventiquattro ore successive come riposo.

Art. 18.
(Cassa soccorso).

      1. È istituita, con oneri a carico degli istituti di vigilanza, la Cassa soccorso, per i casi di particolare bisogno in cui si trovino le guardie giurate a motivo del servizio svolto e per l'assistenza ai loro familiari, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 19.
(Riserve di posti).

      1. È costituita una riserva di posti, non inferiore al 5 per cento dei posti messi a concorso dallo Stato per le qualifiche di agente e di vice-ispettore della Polizia di Stato, in favore delle guardie giurate partecipanti. A tali concorsi sono ammesse le guardie giurate che non abbiano superato il quarantesimo anno di età per il concorso per la qualifica di agente e il cinquantesimo anno di età per il concorso per la qualifica di vice-ispettore.

Art. 20.
(Regolamento di attuazione).

      1. Il Ministro dell'interno adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della legge stessa.

 

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Art. 21.
(Norma transitoria).

      1. Sono soppressi i consorzi e le organizzazioni in proprio dei servizi di sicurezza previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le competenze in materia di servizi di sicurezza e di tutela dell'incolumità personale sono demandate esclusivamente alle Forze dell'ordine dello Stato e agli istituti di vigilanza quale polizia ausiliaria delle Forze di polizia dello Stato.
      2. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di cui al comma 1 devono essere sciolti e gli agenti ad essi appartenenti sono collocati in servizio, per mezzo di ordinanze prefettizie, negli istituti di vigilanza.